rappresentanza legale del condominio

Secondo l’art. 1131 c.c., nei limiti delle attribuzioni dell’art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferiti dal regolamento o dall’assemblea, l’amministratore rappresenta i partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Sul versante passivo la legittimazione è più ampia: l’amministratore può essere citato per qualunque azione che riguardi le parti comuni dell’edificio, e a lui si notificano anche i provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia.

Se la citazione o il provvedimento riguarda materie che vanno oltre le sue attribuzioni, l’amministratore deve informarne senza indugio l’assemblea; se non lo fa, può essere revocato e risponde dei danni. Per promuovere o resistere a liti che esulano dai suoi poteri occorre una delibera con la maggioranza dell’art. 1136, secondo comma, c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi).

Esempio: l’amministratore può chiedere un decreto ingiuntivo contro il condomino moroso senza autorizzazione, perché la riscossione rientra tra i suoi compiti; se invece un vicino chiede l’accertamento della proprietà di un cortile, deve informare subito l’assemblea, che deciderà come difendersi con l’assistenza di un avvocato.