quorum deliberativo

Il quorum deliberativo è la maggioranza che serve per approvare una delibera. Secondo l’art. 1136 c.c., in prima convocazione occorre la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi), in seconda convocazione la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore. Per alcune materie la legge impone in ogni convocazione la maggioranza degli intervenuti con almeno metà del valore: nomina e revoca dell’amministratore, liti che esorbitano dalle sue attribuzioni, ricostruzione dell’edificio, riparazioni straordinarie di notevole entità, innovazioni agevolate dell’art. 1120, secondo comma, videosorveglianza (art. 1122-ter) e le altre ipotesi richiamate dal quarto comma.

Le innovazioni ordinarie dell’art. 1120, primo comma, richiedono la maggioranza degli intervenuti con almeno due terzi del valore; la modifica delle destinazioni d’uso delle parti comuni (art. 1117-ter c.c.) quattro quinti dei partecipanti e quattro quinti del valore; alcune decisioni, come la modifica convenzionale delle tabelle fuori dai casi dell’art. 69 disp. att. c.c., l’unanimità. Esempio: in seconda convocazione, una spesa di manutenzione ordinaria passa con 200 millesimi favorevoli se rappresentano la maggioranza degli intervenuti, mentre il rifacimento integrale della facciata ne richiede comunque 500.