Il quorum costitutivo è la soglia di presenze che rende l’assemblea validamente costituita. L’art. 1136 c.c. lo misura con un doppio criterio, per teste e per valore. In prima convocazione occorrono la maggioranza dei partecipanti al condominio, cioè più della metà di tutti i condomini, e i due terzi del valore dell’edificio, ossia almeno 667 millesimi; in seconda convocazione bastano un terzo dei partecipanti e un terzo del valore, cioè almeno 334 millesimi. Si contano i condomini presenti di persona, quelli collegati in videoconferenza quando è ammessa e quelli rappresentati con delega scritta, nei limiti dell’art. 67 disp. att. c.c.
La verifica spetta al presidente all’apertura dei lavori e deve risultare dal verbale con l’indicazione dei presenti e dei relativi millesimi. Se nel corso della riunione alcuni condomini si allontanano, è opportuno annotarlo, perché il quorum deliberativo si calcola sugli intervenuti al momento del voto. Esempio: in un condominio di 24 condomini, in seconda convocazione sono sufficienti 8 condomini presenti o rappresentati che insieme raggiungano 334 millesimi; se ne arrivano 8 con 300 millesimi, l’assemblea non è costituita.