L’art. 1136 c.c. distingue due momenti della stessa assemblea. In prima convocazione l’assemblea è costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell’edificio, e delibera con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore. Se la prima convocazione non può deliberare per mancanza del numero legale, si tiene la seconda, in un giorno successivo e comunque non oltre dieci giorni dalla prima; l’art. 66, quarto comma, disp. att. c.c. vieta di fissarla nello stesso giorno solare. In seconda convocazione bastano un terzo dei partecipanti e un terzo del valore per la costituzione, e la delibera richiede la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore.
Le maggioranze rafforzate previste per alcune materie, come nomina e revoca dell’amministratore o innovazioni, restano invece identiche in entrambe le convocazioni. Nella prassi la prima convocazione viene fissata in un orario in cui è prevedibile che vada deserta; la sua mancata costituzione va comunque annotata nel registro dei verbali (art. 1130, n. 7, c.c.). Esempio: prima convocazione il 3 aprile alle 7, seconda il 10 aprile alle 21, entrambe indicate nello stesso avviso.