prevenzione incendi in condominio

Il DPR 151/2011 elenca nell’Allegato I le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco. In un condominio le più frequenti sono gli impianti termici di potenza superiore a 116 kW (attività 74), le autorimesse con superficie superiore a 300 m² (attività 75) e gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 metri (attività 77). Le attività sono divise in categorie A, B e C secondo la complessità: per B e C serve la valutazione preventiva del progetto, per tutte la SCIA antincendio prima dell’avvio e l’attestazione periodica di rinnovo della conformità.

Anche sotto queste soglie valgono regole tecniche: il DM 246/1987 sugli edifici residenziali con altezza antincendio di almeno 12 metri, modificato dal DM 25 gennaio 2019 sulla gestione della sicurezza antincendio, e la regola tecnica sulle autorimesse del DM 15 maggio 2020. Il responsabile dell’attività è normalmente l’amministratore, che deve mantenere in efficienza presidi, porte resistenti al fuoco, vie di esodo e illuminazione di sicurezza, e conservare il registro dei controlli. Per esempio, lasciare biciclette e mobili nel vano scala di un edificio alto può ostacolare l’esodo e violare le misure di gestione. Le scelte tecniche spettano a un professionista antincendio.