Quando il condominio appalta lavori edili, per esempio il rifacimento di facciate o tetto, assume il ruolo di committente ai sensi del Titolo IV del d.lgs. 81/2008, esercitato in concreto dall’amministratore. Se nel cantiere operano, anche non contemporaneamente, più imprese, il committente deve nominare il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione (art. 90); deve sempre verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi; deve trasmettere la notifica preliminare all’ASL e all’Ispettorato del lavoro quando ci sono più imprese o lavori di entità pari ad almeno 200 uomini-giorno (art. 99). Il coordinatore redige il piano di sicurezza e coordinamento (art. 100).
L’impresa che monta il ponteggio deve redigere il PiMUS, cioè il piano di montaggio, uso e smontaggio (art. 136); i ponteggi alti più di 20 metri o non conformi agli schemi tipo autorizzati richiedono un progetto firmato da un ingegnere o architetto (art. 133). Se il ponteggio occupa suolo pubblico serve la concessione del Comune. Il ponteggio può facilitare furti negli appartamenti: allarmi e illuminazione notturna vanno concordati nel contratto. Per esempio, per una facciata affidata a un’impresa edile e a un’impresa di lattoneria occorrono i due coordinatori e la notifica preliminare. Le violazioni hanno rilievo penale e conviene affidarsi a professionisti qualificati.