La pompa di calore trasferisce calore da una sorgente esterna all’acqua dell’impianto usando energia elettrica, con rendimenti superiori a quelli di una caldaia. In un condominio la sostituzione del generatore centralizzato con una pompa di calore, o con un sistema ibrido abbinato a una caldaia a condensazione, è un’opera per il contenimento del consumo energetico (art. 1120, comma 2, n. 2, c.c.), approvabile con la maggioranza degli intervenuti e metà del valore, o con un terzo del valore se individuata da APE o diagnosi energetica.
Le valutazioni tecniche riguardano la temperatura di mandata richiesta dai terminali, l’aumento della potenza elettrica, il collocamento delle unità esterne su lastrico o cortile, il rumore e il decoro della facciata. Sul piano edilizio il d.lgs. 190/2024 ha tolto le pompe di calore dall’elenco dell’art. 6 DPR 380/2001 e ne ha ricondotto il regime al testo unico sulle rinnovabili, quindi il titolo va verificato dal progettista. In Lombardia le pompe di calore elettriche tra 12 e 100 kW richiedono il controllo di efficienza ogni quattro anni, oltre i 100 kW ogni due, e non pagano il contributo regionale. Per esempio, un impianto ibrido permette di coprire con la pompa di calore le mezze stagioni e lasciare alla caldaia i picchi invernali.