L’art. 1117 c.c. elenca, salvo che il titolo disponga diversamente, tre gruppi di parti comuni. Il primo comprende le parti necessarie all’uso comune: suolo, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e facciate. Il secondo riguarda aree e locali destinati a un servizio comune, come parcheggi, portineria e alloggio del portiere, lavanderia, stenditoi e sottotetti con caratteristiche strutturali e funzionali di uso comune. Il terzo comprende opere e impianti come ascensori, pozzi, cisterne, impianti idrici e fognari, impianti centralizzati di gas, energia elettrica, riscaldamento, condizionamento e ricezione radiotelevisiva, fino al punto di diramazione verso i singoli locali.
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore della sua unità, non può essere rinunciato (art. 1118 c.c.) e segue la proprietà esclusiva in caso di vendita. La colonna montante dell’acqua è quindi comune fino alla diramazione verso l’appartamento, mentre il tratto interno all’unità è privato e la sua riparazione spetta al proprietario.