obbligo di nomina dell’amministratore

L’art. 1129, primo comma, c.c. rende obbligatoria la nomina dell’amministratore quando i condomini sono più di otto. La soglia si riferisce alle persone che partecipano al condominio come proprietari, non al numero delle unità immobiliari: chi possiede tre appartamenti nello stesso edificio conta una sola volta. Se l’assemblea non nomina nessuno, uno o più condomini, oppure l’amministratore dimissionario, possono presentare ricorso all’autorità giudiziaria, che provvede alla designazione.

Nei condomini fino a otto partecipanti la nomina è facoltativa e la gestione può restare in capo ai condomini, che decidono in assemblea. In tal caso l’art. 1129, sesto comma, c.c. chiede comunque di indicare nel luogo di accesso all’edificio le generalità e i recapiti di chi svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore, e restano fermi gli adempimenti che la legge pone a carico del condominio come ente, a cominciare da quelli fiscali.

Esempio: in una palazzina di dieci proprietari rimasta senza amministratore dopo le dimissioni del precedente, un condomino può chiedere al tribunale di nominarne uno. Per valutare il caso concreto conviene rivolgersi a un avvocato.