morosità

Si parla di morosità quando un condomino non versa alle scadenze i contributi stabiliti dal preventivo, dal consuntivo o dai riparti per lavori straordinari. La legge prevede strumenti precisi: l’amministratore deve agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è esigibile, salvo dispensa dell’assemblea (art. 1129, nono comma, c.c.), e può chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo senza autorizzazione assembleare (art. 63 disp. att. c.c.). Se la mora dura da un semestre, può sospendere il moroso dai servizi comuni suscettibili di godimento separato. Non curare diligentemente il recupero è una grave irregolarità che giustifica la revoca.

La morosità di alcuni pesa su tutti: i fornitori non pagati devono prima agire contro i morosi, i cui dati l’amministratore deve comunicare se richiesti, e solo dopo possono rivolgersi ai condomini in regola (art. 63, secondo comma). In caso di vendita, l’acquirente risponde in solido dei contributi dell’anno in corso e di quello precedente. Per rispetto della privacy, i nomi dei morosi non vanno esposti in bacheca. Esempio: il condomino che salta due rate trimestrali riceve un sollecito; persistendo il mancato pagamento, l’amministratore deposita il ricorso per ingiunzione. Per piani di rientro o contestazioni conviene parlarne con l’amministratore.