millesimi

I millesimi di proprietà esprimono il rapporto tra il valore della singola unità e quello dell’intero edificio, convenzionalmente pari a mille. Derivano dall’art. 1118 c.c., secondo cui il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore della sua unità, e sono riportati nelle tabelle allegate al regolamento (art. 68 disp. att. c.c.). Il tecnico che li calcola considera elementi oggettivi come superficie, piano, esposizione e destinazione, e non il canone di locazione, i miglioramenti o lo stato di manutenzione.

I millesimi hanno due funzioni. Sono il criterio base per ripartire le spese di conservazione e di godimento delle parti comuni secondo l’art. 1123 c.c.: un appartamento di 85 millesimi paga l’8,5 per cento di una spesa generale. Sono inoltre il secondo parametro delle maggioranze assembleari, accanto al numero delle persone: l’art. 1136 c.c. richiede, secondo i casi, almeno un terzo, la metà o i due terzi del valore dell’edificio. Oltre ai millesimi di proprietà esistono millesimi d’uso, per scale, ascensore o riscaldamento, che seguono criteri specifici.