Per le controversie in materia di condominio la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010). L’art. 71-quater disp. att. c.c. precisa che sono tali le liti derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle norme del codice civile sul condominio e degli artt. 61-72 disp. att. c.c., compresa l’impugnazione delle delibere. Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022, in vigore per questa parte dal 30 giugno 2023, poi corretto dal d.lgs. 216/2024) l’art. 5-ter consente all’amministratore di attivare la mediazione, aderirvi e parteciparvi senza previa delibera; l’eventuale accordo o la proposta del mediatore vanno però approvati dall’assemblea con le maggioranze dell’art. 1136 c.c. entro il termine indicato, altrimenti la conciliazione si considera non conclusa.
Le parti partecipano personalmente con l’assistenza di un avvocato, e il primo incontro si tiene di regola tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dal deposito della domanda, che impedisce una volta la decadenza. Sono esclusi, tra gli altri, il procedimento per decreto ingiuntivo fino alla decisione sulla provvisoria esecuzione e i procedimenti possessori nella fase iniziale, e la mediazione non impedisce di chiedere provvedimenti urgenti e cautelari. Esempio: prima di impugnare una delibera, il condomino deposita la domanda presso un organismo entro i trenta giorni. Per impostare correttamente la procedura è necessario un avvocato.