legittimazione del singolo condomino ad agire

Il condominio non ha una personalità giuridica distinta da quella dei condomini: l’amministratore lo rappresenta nei limiti delle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.), ma ciascun condomino resta titolare di una quota delle parti comuni e può tutelarla direttamente, anche in base alle norme sulla comunione richiamate dall’art. 1139 c.c. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 10934 del 18 aprile 2019, hanno affermato che nelle controversie relative ai diritti sulle parti comuni ogni condomino ha un potere autonomo di agire e resistere in giudizio, che si affianca a quello dell’amministratore; per questo può impugnare la sentenza sfavorevole al condominio anche se non si era costituito nei gradi precedenti.

Il singolo può quindi agire contro un terzo o un altro condomino che occupi una parte comune, intervenire in una causa avviata dall’amministratore o impugnare una sentenza che l’assemblea preferirebbe non contestare. Restano diverse le azioni che riguardano la gestione dei servizi o le decisioni dell’assemblea, per le quali valgono le regole dell’art. 1137 c.c. Esempio: se il tribunale riconosce a un vicino la proprietà di una porzione di cortile e il condominio non appella, il singolo condomino può proporre impugnazione per difendere la propria quota. Per il caso concreto occorre un avvocato.