La legge 14 gennaio 2013, n. 4 regola le attività professionali di natura intellettuale che non sono organizzate in ordini o collegi e non sono riservate agli iscritti in albi. L’amministratore di condominio rientra in questa categoria: non esiste un albo e l’accesso all’attività dipende dai requisiti dell’art. 71-bis disp. att. c.c., non dall’iscrizione a un ente. La professione può essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o come lavoro dipendente.
L’art. 1, terzo comma, obbliga chi esercita una professione non organizzata a indicare gli estremi della legge in ogni documento e rapporto scritto con il cliente; l’omissione è trattata come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo. La legge disciplina inoltre le associazioni professionali a iscrizione volontaria, che il Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) inserisce in un elenco pubblico, e la possibilità per tali associazioni di rilasciare attestazioni sulla qualificazione dei propri iscritti.
Esempio: il preventivo e il contratto di incarico dell’amministratore dovrebbero riportare una dicitura del tipo «professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».