lastrico solare

Il lastrico solare è la superficie piana terminale dell’edificio che funge da copertura, praticabile o no. L’art. 1117 c.c. lo comprende tra le parti comuni, salvo che il titolo lo attribuisca in proprietà o in uso esclusivo a un singolo. Quando l’uso non è comune a tutti, l’art. 1126 c.c. pone a carico di chi ne ha l’uso esclusivo un terzo delle spese di riparazione o ricostruzione, mentre gli altri due terzi gravano sui condomini dell’edificio o della parte di esso coperta dal lastrico, in proporzione ai millesimi; restano invece a carico dell’utilizzatore gli elementi di suo uso esclusivo, come pavimentazioni di pregio o ringhiere.

Per i danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante, le Sezioni Unite (sentenza n. 9449/2016) hanno affermato che rispondono sia il titolare dell’uso esclusivo, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, tenuto alla manutenzione delle parti comuni; il concorso si ripartisce di regola secondo i criteri dell’art. 1126 c.c., salvo prova che il danno dipenda da uno solo. Il lastrico è spesso scelto per impianti fotovoltaici e, se di proprietà esclusiva, il titolare può sopraelevare nei limiti dell’art. 1127 c.c. Per la gestione di un sinistro è utile coinvolgere subito l’amministratore e un tecnico.