innovazioni gravose o voluttuarie

L’art. 1121 c.c. tutela il condomino contrario a innovazioni che comportano una spesa molto gravosa o hanno carattere voluttuario, valutate in rapporto alle condizioni e all’importanza dell’edificio. Se l’opera è suscettibile di utilizzazione separata, chi non intende trarne vantaggio è esonerato da qualsiasi contributo; se l’uso separato non è possibile, l’innovazione è consentita solo se la maggioranza che l’ha voluta si accolla per intero la spesa. Il condomino che si è sottratto, e i suoi eredi o aventi causa, possono in ogni tempo partecipare ai vantaggi dell’opera pagando la quota delle spese di esecuzione e di manutenzione.

La valutazione è relativa: una piscina può essere voluttuaria in un condominio popolare e ordinaria in un complesso residenziale di pregio. La Cassazione ha escluso che il cappotto termico sia un’innovazione gravosa o voluttuaria, trattandosi di opera di vantaggio comune la cui spesa si ripartisce per millesimi (Cass. n. 10371/2021), e ha qualificato come comunione distinta l’ascensore installato da alcuni condomini, al quale gli altri possono aderire in seguito pagando la loro parte (Cass. n. 10850/2020). Per stabilire se un’opera rientri nella norma è utile un confronto con l’amministratore e, in caso di lite, con un avvocato.