Il secondo comma dell’art. 1120 c.c. individua alcune innovazioni ritenute di interesse generale, che l’assemblea può approvare con la maggioranza dell’art. 1136, secondo comma, c.c.: la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Rientrano le opere per la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; quelle per eliminare le barriere architettoniche, contenere i consumi energetici, realizzare parcheggi a servizio delle unità o produrre energia da cogenerazione o fonti rinnovabili, anche da parte di terzi che ottengano a titolo oneroso un diritto di godimento sul lastrico o su altre superfici comuni; infine gli impianti centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di accesso ai flussi informativi.
Anche un solo condomino può chiedere che l’assemblea sia convocata su questi temi: l’amministratore deve farlo entro trenta giorni, purché la richiesta indichi il contenuto specifico e le modalità di esecuzione dell’intervento, e altrimenti invita il proponente a integrarla. Restano fermi i divieti del quarto comma su stabilità, sicurezza, decoro e inservibilità. L’installazione di un impianto fotovoltaico condominiale sul lastrico è un esempio tipico; per i lavori legati a bonus fiscali possono valere maggioranze speciali previste dalle leggi di agevolazione, da verificare anno per anno.