L’IMU è dovuta sulle parti comuni solo quando sono iscritte in catasto con una rendita propria: alloggio del portiere, locali di portineria, lavanderie, sottotetti o aree di parcheggio comuni accatastati autonomamente. Le parti prive di rendita autonoma, come scale, androne e cortile, sono già comprese nel valore delle singole unità e non pagano. L’art. 1, comma 768, legge 160/2019 stabilisce che, se è costituito il condominio, l’imposta su queste parti comuni è versata dall’amministratore per conto di tutti i condomini; a lui spetta anche la dichiarazione IMU, quando dovuta.
L’imposta si calcola sulla rendita catastale rivalutata, con l’aliquota deliberata dal Comune, e si versa in due rate, entro il 16 giugno e il 16 dicembre, con F24 o PagoPA. L’amministratore ripartisce poi la spesa tra i condomini secondo i millesimi di proprietà. Il versamento omesso o insufficiente comporta la sanzione del 25%, riducibile con il ravvedimento operoso.
Esempio: per l’ex alloggio del portiere accatastato come abitazione e locato a terzi, l’amministratore versa l’IMU con l’aliquota comunale prevista e la addebita nel riparto. Per le aliquote locali occorre consultare la delibera del Comune o un consulente.