Quando stipula contratti scritti il condominio segue le regole ordinarie dell’imposta di bollo (DPR 642/1972) e dell’imposta di registro (DPR 131/1986), dal 2026 riordinate nel testo unico del registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025). I contratti d’appalto o di servizio con imprese soggette a IVA, redatti come scrittura privata non autenticata, si registrano solo in caso d’uso, ma scontano il bollo di 16 euro ogni quattro facciate o cento righe. Le fatture emesse senza IVA per importi superiori a 77,47 euro, come quelle dei fornitori forfettari, richiedono il bollo di 2 euro, che il fornitore può addebitare.
Diverso è il caso dei contratti con cui il condominio concede in locazione parti comuni, come l’alloggio del portiere, un locale o il lastrico per un’antenna: vanno registrati entro 30 giorni, con imposta di registro del 2% del canone annuo (minimo 67 euro) e bollo sulle copie. L’amministratore provvede di norma in via telematica e ripartisce il costo secondo il contratto e le tabelle.
Esempio: per l’affitto del lastrico a un gestore di telefonia l’amministratore registra il contratto e versa l’imposta di registro, mentre il contratto di manutenzione dell’ascensore resta agli atti con il bollo assolto. Per i casi particolari conviene un commercialista.