impianto fotovoltaico condominiale

Il codice civile prevede due strade. L’impianto condominiale, che alimenta luci, ascensore o pompe di calore comuni, è un’innovazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1120, comma 2, n. 2, c.c.), approvabile con la maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell’edificio; la norma ammette anche che a realizzarlo sia un terzo che acquisisca a titolo oneroso un diritto di godimento sul lastrico. L’impianto individuale è regolato dall’art. 1122-bis, comma 2: il condomino può installarlo sul lastrico, su altre superfici comuni idonee o sulla propria unità. Se servono modifiche delle parti comuni deve informare l’amministratore indicando contenuto e modalità, e l’assemblea, con la maggioranza dell’art. 1136, comma 5, può imporre modalità alternative o cautele, ripartire l’uso del lastrico tra gli interessati e chiedere una garanzia per i danni.

Sul piano edilizio, dal 30 dicembre 2024 il regime è fissato dal d.lgs. 190/2024, testo unico sulle rinnovabili, che considera attività libera i moduli integrati o aderenti alle coperture a determinate condizioni (stessa inclinazione e orientamento, nessuna modifica della sagoma), con cautele per le zone storiche. La materia è stata modificata più volte nel 2025: il tecnico deve verificare il testo vigente e gli eventuali vincoli. L’impianto può anche alimentare un autoconsumo collettivo.