In un edificio residenziale non esiste un obbligo generale di collocare estintori nelle parti comuni; diventano obbligatori quando lo richiede la regola tecnica dell’attività, per esempio nelle autorimesse soggette, nelle centrali termiche o negli edifici in cui la valutazione antincendio li prevede, e quando il condominio ha lavoratori dipendenti. I presidi installati vanno comunque mantenuti efficienti, perché la loro inefficienza può fondare responsabilità civili e penali.
Il DM 1 settembre 2021, in vigore dal 25 settembre 2022 e adottato in base al d.lgs. 81/2008 per i luoghi di lavoro, distingue la sorveglianza, cioè il controllo visivo che può svolgere personale istruito con liste di controllo, dal controllo periodico e dalla manutenzione, riservati a tecnici manutentori qualificati, con registrazione di ogni intervento. Per gli estintori la norma UNI 9994-1 prevede di regola un controllo periodico semestrale. L’obbligo di qualificazione dei manutentori, prorogato più volte, decorre dal 25 settembre 2026; il DM 22 settembre 2026 consente a chi ha chiesto la valutazione entro quella data di continuare a operare fino all’esito e non oltre il 31 marzo 2027. Per esempio, l’amministratore che rinnova il contratto di manutenzione deve verificare che l’impresa impieghi tecnici qualificati o in attesa di qualifica.