L’esercizio finanziario condominiale è il periodo di gestione, normalmente di dodici mesi, a cui si riferiscono il bilancio preventivo, il rendiconto e il riparto delle spese. La legge non impone che coincida con l’anno solare: molti condomini con riscaldamento centralizzato, per esempio, chiudono l’esercizio a fine stagione termica. La data di chiusura è stabilita dal regolamento o dall’assemblea.
Dalla chiusura dell’esercizio decorrono termini importanti: entro centottanta giorni l’amministratore deve convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto (art. 1130 c.c., n. 10) ed entro sei mesi deve agire per la riscossione forzosa dei crediti esigibili in quell’esercizio, salvo dispensa dell’assemblea (art. 1129 c.c., comma 9). Anche l’obbligo solidale di chi acquista un immobile per i contributi dell’anno in corso e di quello precedente (art. 63 disp. att. c.c.) si riferisce, secondo la Cassazione (ord. n. 7395/2017), all’esercizio di gestione e non all’anno solare.
Esempio: esercizio dal 1° luglio al 30 giugno; il rendiconto va portato in assemblea entro fine dicembre.