L’art. 6 DPR 380/2001 elenca le opere eseguibili senza alcun titolo, ferme le prescrizioni degli strumenti urbanistici e le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, energetiche e di tutela paesaggistica. Vi rientrano la manutenzione ordinaria, l’eliminazione delle barriere architettoniche che non comporti ascensori esterni o alterazioni della sagoma, le pavimentazioni esterne entro l’indice di permeabilità, le aree ludiche e gli elementi di arredo delle pertinenze, le opere temporanee da rimuovere entro 180 giorni previa comunicazione di avvio lavori. Il decreto Salva-casa (DL 69/2024, conv. legge 105/2024) ha esteso le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) a logge e porticati non gravati da uso pubblico e ha inserito tende, pergotende e pergole bioclimatiche a telo retrattile, purché non creino spazi stabilmente chiusi. Fotovoltaico e pompe di calore sono stati spostati dal d.lgs. 190/2024 nella disciplina del testo unico sulle rinnovabili. Un elenco non esaustivo delle opere libere è nel glossario approvato con DM 2 marzo 2018.
L’assenza di titolo edilizio non esonera dalle regole civilistiche: una pergola bioclimatica su un terrazzo deve comunque rispettare il decoro architettonico, il regolamento di condominio e le distanze, e se incide su parti comuni richiede il consenso dell’assemblea.