Il DM 16 maggio 1987, n. 246 detta le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio pari o superiore a 12 metri, misurata dal piano esterno più basso al livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile. Il DM 25 gennaio 2019, in vigore dal 6 maggio 2019, ha aggiunto il punto 9-bis sulla gestione della sicurezza antincendio, con livelli di prestazione crescenti: livello 0 da 12 a 24 metri, livello 1 oltre 24 e fino a 54, livello 2 oltre 54 e fino a 80, livello 3 oltre 80. Le misure vanno dalle istruzioni per responsabile e occupanti fino alla pianificazione dell’emergenza e al sistema di allarme vocale. Gli edifici esistenti avevano un anno per adeguarsi e due anni per gli impianti di allarme, ove previsti.
Il decreto disciplina anche le facciate: negli edifici nuovi e in quelli in cui si rifà oltre il 50% della superficie di facciata, il progetto deve limitare la propagazione dell’incendio e la caduta di parti; la guida tecnica dei Vigili del fuoco del 2013 è il riferimento di progettazione. Oltre i 24 metri l’edificio è anche attività 77 del DPR 151/2011. Per esempio, in un condominio di 30 metri l’amministratore deve organizzare la gestione della sicurezza e informare i condomini sull’esodo.