regole antincendio per gli edifici di civile abitazione

Il DM 16 maggio 1987, n. 246 detta le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio pari o superiore a 12 metri, misurata dal piano esterno più basso al livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile. Il DM 25 gennaio 2019, in vigore dal 6 maggio 2019, ha aggiunto il punto 9-bis sulla gestione della sicurezza antincendio, con livelli di prestazione crescenti: livello 0 da 12 a 24 metri, livello 1 oltre 24 e fino a 54, livello 2 oltre 54 e fino a 80, livello 3 oltre 80. Le misure vanno dalle istruzioni per responsabile e occupanti fino alla pianificazione dell’emergenza e al sistema di allarme vocale. Gli edifici esistenti avevano un anno per adeguarsi e due anni per gli impianti di allarme, ove previsti.

Il decreto disciplina anche le facciate: negli edifici nuovi e in quelli in cui si rifà oltre il 50% della superficie di facciata, il progetto deve limitare la propagazione dell’incendio e la caduta di parti; la guida tecnica dei Vigili del fuoco del 2013 è il riferimento di progettazione. Oltre i 24 metri l’edificio è anche attività 77 del DPR 151/2011. Per esempio, in un condominio di 30 metri l’amministratore deve organizzare la gestione della sicurezza e informare i condomini sull’esodo.