Il DURC certifica che un’impresa o un lavoratore autonomo ha versato regolarmente contributi e premi a INPS, INAIL e, nel settore edile, alle Casse edili. Si ottiene online e ha una validità di 120 giorni. Quando il condominio affida lavori, l’art. 90, nono comma, d.lgs. 81/2008 obbliga il committente, cioè l’amministratore per conto del condominio, a verificare l’idoneità delle imprese anche tramite il DURC, a controllare la patente a crediti richiesta nei cantieri e a trasmettere il DURC all’amministrazione competente prima dell’inizio dei lavori, insieme alla notifica preliminare quando dovuta. Senza DURC l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
Va distinta la verifica di congruità della manodopera, impropriamente chiamata DURC di congruità: per i lavori edili privati di importo pari o superiore a 70.000 euro il D.M. 143/2021 richiede che, prima del saldo finale, si ottenga l’attestazione che l’incidenza del costo del lavoro è adeguata all’opera. La verifica spetta al direttore dei lavori o, se manca, al committente, ed è sanzionata con multe da 1.000 a 5.000 euro.
Esempio: prima di firmare il contratto per la manutenzione straordinaria della facciata, l’amministratore acquisisce il DURC in corso di validità dell’impresa e dei subappaltatori. Per i dettagli è utile il supporto di un tecnico o di un consulente del lavoro.