durata dell’incarico e rinnovo

Secondo l’art. 1129, decimo comma, c.c. l’incarico ha durata annuale e si intende rinnovato per un periodo uguale. La formula ha alimentato un dibattito: per l’interpretazione più diffusa il rinnovo automatico opera una sola volta, sicché dopo due anni l’assemblea deve tornare a esprimersi sulla nomina; per altri il rinnovo tacito si ripete fino alla revoca. L’art. 1135, n. 1, c.c. prevede del resto che l’assemblea provveda alla conferma dell’amministratore e al suo compenso.

A ogni rinnovo l’amministratore deve comunicare di nuovo i propri dati e il luogo di tenuta dei registri (art. 1129, secondo comma, c.c.) e specificare analiticamente il compenso, a pena di nullità (art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.). La durata annuale non impedisce la revoca, che l’assemblea può deliberare in ogni tempo.

Esempio: un amministratore nominato nel marzo 2025 resta in carica fino al marzo 2026; l’incarico si rinnova per un altro anno e, secondo la lettura prevalente, entro il marzo 2027 l’assemblea dovrà deliberare la conferma o una nuova nomina. Nei casi dubbi è utile un parere legale.