diritto di accesso ai documenti condominiali

Il condomino ha diritto di conoscere come viene gestito il condominio. L’art. 1130-bis c.c. stabilisce che i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. L’art. 1129, secondo comma, c.c. impone all’amministratore di indicare il locale in cui si trovano i registri di anagrafe, dei verbali, di nomina e revoca e di contabilità, con i giorni e le ore in cui ogni interessato può consultarli gratuitamente e ottenerne copia firmata, previo rimborso della spesa. Le scritture e i giustificativi vanno conservati per dieci anni dalla registrazione.

Il diritto non richiede motivazione, ma va esercitato con modalità che non ostacolino l’attività dell’amministratore e nel rispetto dei dati personali degli altri condomini. L’assemblea può inoltre chiedere l’attivazione di un sito internet per la consultazione dei documenti (art. 71-ter disp. att. c.c.). Il rifiuto ingiustificato di consentire l’accesso può incidere sulla valutazione dell’operato dell’amministratore. Esempio: prima dell’assemblea sul rendiconto, un condomino chiede di vedere le fatture della manutenzione dell’ascensore e ne ottiene copia pagando il costo delle fotocopie.