dimissioni dell’amministratore

Le dimissioni dell’amministratore non hanno una disciplina specifica nelle norme sul condominio e si regolano con quelle sul mandato, richiamate dall’art. 1129, quindicesimo comma, c.c. L’art. 1727 c.c. stabilisce che il mandatario che rinuncia senza giusta causa deve risarcire i danni, e che la rinuncia va comunicata in modo e in tempo tali da consentire al mandante di provvedere altrimenti, salvo un impedimento grave. Di regola l’amministratore comunica le dimissioni ai condomini e convoca un’assemblea per la nomina del successore.

Fino al subentro del nuovo amministratore, quello dimissionario deve compiere le attività urgenti per evitare danni agli interessi comuni, senza compensi aggiuntivi, e consegnare tutta la documentazione (art. 1129, ottavo comma, c.c.). Se l’assemblea non riesce a nominare un successore, l’art. 1129, primo comma, c.c. consente allo stesso amministratore dimissionario, oltre che ai condomini, di chiedere la nomina all’autorità giudiziaria.

Esempio: l’amministratore che lascia l’incarico a metà esercizio dovrebbe dare un preavviso adeguato e predisporre la situazione contabile alla data di cessazione, così che il successore possa riprendere la gestione senza interruzioni nei pagamenti.