detrazione per l’inquilino o il familiare

Oltre al proprietario e al titolare di diritto reale, possono detrarre le spese per bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus anche i detentori dell’immobile, cioè conduttore e comodatario, con il consenso del proprietario e se la detenzione risulta da un atto registrato già all’inizio dei lavori. Possono detrarre anche il familiare convivente (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo), il componente dell’unione civile e, dal 2016, il convivente di fatto, se la convivenza sussiste all’avvio dei lavori; la si attesta con una dichiarazione sostitutiva.

Dal 2025 questi soggetti non accedono all’aliquota maggiorata riservata a proprietari e titolari di diritti reali sull’abitazione principale: per le spese 2026 detraggono il 36%, anche se nell’immobile abitano. Per le quote condominiali, chi paga ma non compare nei documenti può detrarre se la certificazione dell’amministratore viene integrata con il suo nominativo e la percentuale; la ripartizione scelta nel primo anno non si può più modificare.

Esempio: la figlia convivente che paga la quota per il rifacimento dei balconi dell’appartamento del padre detrae nel 2026 il 36%, mentre il padre proprietario residente avrebbe diritto al 50%. Per il caso concreto conviene un commercialista.