Ogni condomino può partecipare all’assemblea tramite un rappresentante munito di delega scritta (art. 67, primo comma, disp. att. c.c.). Il delegato può essere un altro condomino, un familiare o un terzo; la delega può contenere istruzioni di voto, che valgono nei rapporti tra delegante e delegato. Se i condomini sono più di venti, ciascun delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale dell’edificio. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per alcuna assemblea. I comproprietari di una stessa unità hanno diritto a un solo rappresentante, designato secondo l’art. 1106 c.c.
Il presidente verifica le deleghe all’apertura della riunione e il verbale le registra, perché le presenze per delega contano sia per il quorum costitutivo sia per quello deliberativo. Una delega non scritta, conferita all’amministratore o eccedente i limiti numerici può viziare il conteggio e rendere la delibera impugnabile. Esempio: in un condominio di 40 condomini, un delegato non può portare più di otto deleghe complessive né rappresentare più di 200 millesimi, anche se le deleghe gli sono state rilasciate regolarmente.