delega in assemblea

Ogni condomino può partecipare all’assemblea tramite un rappresentante munito di delega scritta (art. 67, primo comma, disp. att. c.c.). Il delegato può essere un altro condomino, un familiare o un terzo; la delega può contenere istruzioni di voto, che valgono nei rapporti tra delegante e delegato. Se i condomini sono più di venti, ciascun delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale dell’edificio. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per alcuna assemblea. I comproprietari di una stessa unità hanno diritto a un solo rappresentante, designato secondo l’art. 1106 c.c.

Il presidente verifica le deleghe all’apertura della riunione e il verbale le registra, perché le presenze per delega contano sia per il quorum costitutivo sia per quello deliberativo. Una delega non scritta, conferita all’amministratore o eccedente i limiti numerici può viziare il conteggio e rendere la delibera impugnabile. Esempio: in un condominio di 40 condomini, un delegato non può portare più di otto deleghe complessive né rappresentare più di 200 millesimi, anche se le deleghe gli sono state rilasciate regolarmente.