Il decreto ingiuntivo è lo strumento principale per recuperare i contributi non pagati. L’art. 63, primo comma, disp. att. c.c. consente all’amministratore, senza bisogno di autorizzazione dell’assemblea, di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, sia preventivo sia consuntivo. L’art. 1129, nono comma, c.c. obbliga l’amministratore ad agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è diventato esigibile, salvo espressa dispensa dell’assemblea. Il ricorso si presenta al giudice di pace o al tribunale secondo il valore, seguendo gli artt. 633 e seguenti c.p.c.
Il condomino può proporre opposizione entro quaranta giorni dalla notifica, ma in quella sede i vizi di annullabilità della delibera di riparto si possono esaminare solo se il condomino propone domanda di annullamento nel termine dell’art. 1137 c.c.; la nullità invece è rilevabile anche d’ufficio (Cass. Sez. Unite n. 9839/2021). La mediazione non è necessaria per ottenere il decreto, mentre nel giudizio di opposizione l’onere di avviarla grava sul condominio creditore (art. 5-bis d.lgs. 28/2010). Esempio: approvato il preventivo, il condomino che non paga tre rate riceve il decreto e il condominio può subito procedere al pignoramento. Per la difesa conviene rivolgersi a un avvocato.