criterio di cassa e criterio di competenza

Con il criterio di cassa si registrano le entrate e le uscite nel momento in cui il denaro entra o esce davvero; con il criterio di competenza si imputano costi e ricavi all’esercizio a cui si riferiscono, anche se non ancora pagati o incassati. L’art. 1130-bis c.c. non sceglie espressamente tra i due, ma chiede che il rendiconto esponga entrate, uscite, fondi e riserve in modo da permettere una verifica immediata.

La Cassazione ha indicato la soluzione: il rendiconto va redatto con un sistema misto. La sentenza n. 25446 del 16 settembre 2025 ha affermato che occorre riportare gli esborsi effettivamente sostenuti nell’anno e, insieme, gli impegni di spesa, distinguendo quelli pagati da quelli da pagare, nonché le quote ordinarie e straordinarie deliberate, incassate e non incassate. In precedenza l’ordinanza n. 28257/2023 aveva precisato che il registro documenta i movimenti di denaro, mentre il risultato della gestione non si ricava dal solo conto cassa.

Esempio: la bolletta del gas di dicembre pagata a gennaio pesa per cassa sull’anno nuovo, per competenza su quello appena chiuso; un rendiconto corretto lo rende evidente.