Il titolo IV del d.lgs. 81/2008 prevede due figure. Il coordinatore per la progettazione (CSP) redige il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera; il coordinatore per l’esecuzione (CSE) verifica in cantiere l’applicazione del piano, coordina le imprese e può sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente. Secondo l’art. 90 d.lgs. 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori deve designarli quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici: il CSP insieme all’incarico di progettazione, il CSE prima dell’affidamento dei lavori. L’obbligo sorge anche se i lavori, affidati a un’unica impresa, vengono poi estesi ad altre.
Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro le funzioni del CSP sono svolte dal CSE. Il coordinatore deve possedere i requisiti dell’art. 98, tra cui un corso specifico, e non può essere il datore di lavoro, un dipendente o il responsabile della prevenzione delle imprese esecutrici.
Esempio: se per il rifacimento della facciata intervengono l’impresa edile e un’impresa di ponteggi, il condominio deve nominare il coordinatore. I dettagli vanno definiti con un tecnico abilitato.