convocazione dell’assemblea

La convocazione è il presupposto di validità di ogni assemblea: l’art. 1136, sesto comma, c.c. stabilisce che l’assemblea non può deliberare se non risulta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Il potere spetta di regola all’amministratore; in sua mancanza a ciascun condomino, e su richiesta di almeno due condomini titolari di un sesto del valore l’amministratore deve provvedere, altrimenti dopo dieci giorni i richiedenti possono convocare direttamente (art. 66 disp. att. c.c.). Quando sull’unità esiste un usufrutto e la decisione riguarda materie riservate al nudo proprietario, l’avviso va inviato a entrambi (art. 67 disp. att. c.c.).

L’avviso deve pervenire almeno cinque giorni prima della prima convocazione con uno dei mezzi indicati dalla legge, e l’amministratore può fissare con un unico avviso più riunioni consecutive per concludere la discussione. Se la convocazione è omessa, tardiva o incompleta, la delibera è annullabile su istanza dei dissenzienti o degli assenti non ritualmente convocati. Esempio: un condomino che ha venduto l’appartamento senza comunicarlo resta nell’anagrafe, mentre il nuovo proprietario non convocato può impugnare la delibera se il trasferimento era stato comunicato all’amministratore.