L’art. 1129, settimo comma, c.c. obbliga l’amministratore a far transitare su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi e quelle erogate per conto del condominio. Ogni condomino può chiedere, tramite l’amministratore, di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica del conto.
L’obbligo serve a tenere separato il patrimonio del condominio da quello dell’amministratore e degli altri stabili da lui gestiti. Il dodicesimo comma dello stesso articolo indica tra le gravi irregolarità la mancata apertura o il mancato utilizzo del conto e la gestione con modalità che possano generare confusione tra i patrimoni. In questi casi anche un solo condomino può chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e, se l’assemblea non provvede, rivolgersi al giudice per la revoca.
Esempio: le rate versate dai condomini, il canone d’affitto dell’antenna sul tetto e i pagamenti all’impresa di pulizie devono comparire tutti negli estratti del conto intestato al condominio, non sul conto personale o di studio dell’amministratore.