Il conguaglio è la differenza tra quanto il condomino ha versato con le rate calcolate sul preventivo e quanto risulta effettivamente dovuto in base al rendiconto e al riparto consuntivo approvati dall’assemblea (art. 1135 c.c., nn. 2 e 3). Se le spese reali sono state superiori, il conguaglio è a debito e va pagato; se sono state inferiori, è a credito e di regola viene compensato con le rate dell’esercizio successivo o restituito, secondo quanto delibera l’assemblea.
Il conguaglio si riferisce alla gestione dell’esercizio chiuso, ma viene approvato nell’esercizio successivo: per questo nelle compravendite è spesso fonte di discussione. Verso il condominio, chi acquista risponde in solido con il venditore per i contributi dell’anno in corso e di quello precedente (art. 63 disp. att. c.c.); come dividere il conguaglio tra loro è materia da regolare nel contratto.
Esempio: un condomino ha versato 1.200 euro di rate; il riparto consuntivo gli attribuisce 1.310 euro di spese; deve un conguaglio di 110 euro. Per i casi controversi conviene chiedere all’amministratore il dettaglio del riparto.