comunicazione delle spese per la precompilata

L’amministratore trasmette ogni anno all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, i dati delle spese pagate dal condominio nell’anno precedente per lavori sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni: recupero edilizio, ecobonus, sismabonus e bonus mobili per le parti comuni (art. 2 DM 1° dicembre 2016). Per ogni intervento si indicano l’importo e la quota attribuita a ciascun condomino, che l’Agenzia usa per precompilare le dichiarazioni. L’obbligo vale anche nel condominio minimo che ha nominato un amministratore; senza amministratore non sussiste. Nel supercondominio comunica chi amministra le parti comuni interessate dai lavori.

Le specifiche tecniche per i dati 2025 (provvedimento n. 50559 del 10 febbraio 2026) chiedono di distinguere le unità adibite ad abitazione principale e il titolo di possesso, perché l’aliquota varia tra 50% e 36%. Non ci sono soglie minime e il condomino non può opporsi all’inserimento dei dati; in caso di rimborso parziale da enti terzi si comunica solo la spesa rimasta a carico. La comunicazione non è dovuta solo nel caso eccezionale in cui tutti i condomini abbiano optato per cessione del credito o sconto in fattura.

Esempio: per il rifacimento delle facciate pagato nel 2025, entro il 16 marzo 2026 l’amministratore comunica la quota di ciascun condomino.