Il condominio non ha personalità giuridica né partita IVA, ma il fisco deve poterlo identificare: per questo l’Agenzia delle Entrate gli attribuisce un codice fiscale numerico di 11 cifre. Il codice è indispensabile quando il condominio opera come sostituto d’imposta (art. 23 DPR 600/1973), versa ritenute con F24, intesta il conto corrente previsto dall’art. 1129 c.c. e riceve fatture elettroniche; serve anche ai condomini per le detrazioni sui lavori comuni, perché il bonifico parlante deve riportarlo.
La richiesta si presenta con il modello AA5/6 a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, anche per raccomandata. La firma l’amministratore oppure, dove la nomina non è obbligatoria, un condomino incaricato dagli altri; con lo stesso modello si comunicano le variazioni successive. Nel condominio minimo che non ha chiesto il codice fiscale, la guida dell’Agenzia sulle ristrutturazioni consente ai condomini di indicare in dichiarazione il codice fiscale di chi ha eseguito il bonifico per i lavori comuni.
Esempio: in un edificio appena costituito in condominio, l’amministratore nominato chiede il codice fiscale prima di aprire il conto e di pagare il primo fornitore soggetto a ritenuta.