cessione del credito e sconto in fattura

L’art. 121 DL 34/2020 consentiva di trasformare le detrazioni edilizie in un credito d’imposta cedibile a banche o altri soggetti, oppure di ottenere dal fornitore uno sconto in fattura pari alla detrazione. Il DL 11/2023 ha bloccato le nuove opzioni dal 17 febbraio 2023; per i condomini è rimasta una deroga per i lavori con delibera e CILA presentate prima di quella data. Il DL 39/2024 ha ristretto ancora le eccezioni dal 30 marzo 2024: per i condomini in deroga occorre che entro quella data siano state sostenute spese, documentate da fatture, per lavori già eseguiti, e per il bonus barriere le opzioni sono escluse per le spese successive, salvo interventi avviati. Nei crateri dei sismi 2009 e 2016 il superbonus 2026 è fruibile solo con sconto o cessione.

Dopo il 4 aprile 2024 non è più ammessa la comunicazione tardiva dell’opzione con remissione in bonis. Chi detiene crediti già acquisiti li utilizza in compensazione nelle rate previste, con i limiti introdotti per chi ha debiti iscritti a ruolo oltre 10.000 euro.

Esempio: il condominio che nel 2026 rifà il tetto può solo far detrarre la spesa ai condomini, senza chiedere lo sconto all’impresa. Le deroghe vanno verificate caso per caso con un commercialista.