bonus barriere architettoniche

L’art. 119-ter DL 34/2020, introdotto dalla legge di bilancio 2022, ha previsto una detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, comprese le parti comuni condominiali. Dal 2024 l’agevolazione è stata limitata a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici conformi ai requisiti del DM 236/1989. I limiti di spesa erano di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari, 40.000 euro per unità negli edifici da due a otto unità e 30.000 euro per unità oltre le otto. Per le spese dal 2024 la detrazione si ripartisce in dieci quote annuali, e cessione e sconto in fattura sono esclusi per le spese dal 30 marzo 2024, salvo interventi già avviati.

Il 75% vale solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025: la legge di bilancio 2026 non l’ha prorogato. Dal 2026 l’eliminazione delle barriere resta agevolabile con il bonus ristrutturazioni (art. 16-bis, comma 1, lett. e, TUIR), al 50% o al 36%.

Esempio: l’ascensore installato e pagato nel 2025 conserva il 75% in dieci quote; il servoscala pagato nel 2026 rientra nel bonus ristrutturazioni. Le delibere seguono le maggioranze previste dalla legge 13/1989 e dall’art. 1120 c.c.