L’impianto idrico, compresi contatore generale, colonne montanti, eventuali serbatoi e l’autoclave che garantisce la pressione ai piani alti, è una parte comune fino al punto di diramazione verso le singole unità (art. 1117, n. 3, c.c.). Le spese di manutenzione si ripartiscono per millesimi o in base all’uso secondo l’art. 1123 c.c. e il regolamento; se l’autoclave serve solo una parte dell’edificio, la spesa grava su chi ne trae utilità (art. 1123, comma 3). Gli interventi sull’impianto rientrano nel DM 37/2008 e vanno eseguiti da imprese abilitate con dichiarazione di conformità.
Con il d.lgs. 18/2023 il condominio, tramite l’amministratore, è gestore idrico della distribuzione interna e risponde della qualità dell’acqua dal contatore al rubinetto, mentre il gestore pubblico risponde fino al contatore. Ciò richiede una manutenzione documentata di serbatoi, filtri e sistemi di trattamento. Un guasto all’autoclave che lascia l’edificio senza acqua è un caso tipico di spesa urgente, che l’amministratore può ordinare riferendone alla prima assemblea (art. 1135, comma 2, c.c.). Per esempio, un serbatoio di accumulo in cantina va pulito e disinfettato periodicamente, e il rapporto dell’intervento conservato tra i documenti condominiali.