L’art. 1130 c.c., n. 9, obbliga l’amministratore a fornire al condomino che ne faccia richiesta un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e alle eventuali liti in corso. Il documento è particolarmente utile nella compravendita: il venditore lo consegna all’acquirente e al notaio per chiarire se ci sono arretrati, lavori straordinari già deliberati o cause pendenti che potrebbero comportare spese future.
La legge non fissa un termine per il rilascio né un modello, ma il rifiuto o il ritardo ingiustificato hanno conseguenze: l’inottemperanza agli obblighi del n. 9 dell’art. 1130 c.c. è espressamente indicata tra le gravi irregolarità che possono giustificare la revoca giudiziale dell’amministratore (art. 1129 c.c., comma 12). Se il compenso per il rilascio non è previsto nell’incarico, la questione va chiarita al momento della nomina, quando l’amministratore deve specificare analiticamente il proprio compenso.
Esempio: prima del rogito, il venditore chiede l’attestazione; ne risulta un conguaglio a debito di 300 euro e una delibera di rifacimento del tetto, che le parti regolano nel contratto con l’aiuto del notaio.