L’art. 66, primo comma, disp. att. c.c. consente ai condomini di ottenere un’assemblea anche quando l’amministratore non la ritiene necessaria. La richiesta deve provenire da almeno due condomini che rappresentino insieme almeno un sesto del valore dell’edificio, cioè circa 167 millesimi, e indicare gli argomenti da trattare. Se sono trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione, rispettando le stesse regole previste per l’amministratore: avviso a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima, con ordine del giorno specifico e mezzi di comunicazione ammessi. Per i dati degli altri condomini possono consultare il registro di anagrafe condominiale.
Esistono ipotesi in cui basta un solo condomino: per le innovazioni agevolate l’amministratore deve convocare entro trenta giorni dalla richiesta (art. 1120, terzo comma, c.c.), e in caso di gravi irregolarità fiscali o di mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale anche un singolo condomino può chiedere la convocazione per far cessare la violazione e revocare l’amministratore (art. 1129, undicesimo comma, c.c.). Esempio: due condomini titolari di 90 e 85 millesimi chiedono per raccomandata un’assemblea sulla sostituzione dell’ascensore; senza risposta per dieci giorni, la convocano essi stessi. È prudente farsi assistere dall’amministratore o da un legale.