assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria è ogni riunione convocata al di fuori dell’appuntamento annuale ordinario. Secondo l’art. 66, primo comma, disp. att. c.c., l’amministratore la convoca quando lo ritiene necessario oppure quando glielo chiedono almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio; se sono trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell’amministratore, ciascun condomino può convocare l’assemblea. Per le innovazioni agevolate dell’art. 1120, secondo comma, c.c. basta la richiesta di un solo condomino interessato e l’amministratore deve convocare entro trenta giorni.

L’aggettivo non indica maggioranze più elevate: le regole di convocazione, i quorum e il verbale sono gli stessi dell’assemblea ordinaria, mentre la maggioranza dipende dall’argomento da decidere (per esempio la metà del valore per le riparazioni straordinarie di notevole entità, i due terzi per le innovazioni). Esempio tipico: una perdita dalla colonna di scarico richiede lavori non previsti nel preventivo e l’amministratore convoca una riunione apposita per approvarli e costituire il fondo speciale imposto dall’art. 1135 c.c.