anticipazioni dell’amministratore

Talvolta l’amministratore paga spese del condominio con denaro proprio, per esempio quando la cassa è vuota per le morosità. Il rapporto tra amministratore e condominio è regolato, in quanto compatibili, dalle norme sul mandato, e l’art. 1720 c.c. obbliga il mandante a rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte.

Il rimborso presuppone però condizioni precise. Secondo la Cassazione l’amministratore deve provare gli esborsi effettuati, e l’approvazione di un rendiconto in disavanzo non dimostra da sola che li abbia coperti con denaro proprio (ord. n. 4179/2023), e il credito non è liquido né esigibile senza il controllo dell’assemblea, che lo verifica approvando il rendiconto (sent. n. 14197/2011). La trasparenza è decisiva: tutte le somme della gestione devono transitare sul conto corrente condominiale (art. 1129 c.c., comma 7), e una gestione che confonda il denaro dell’amministratore con quello del condominio è una grave irregolarità. Anticipare spese straordinarie non urgenti senza delibera espone l’amministratore al rischio di non essere rimborsato.

Esempio: l’amministratore versa 2.000 euro per una riparazione urgente della pompa dell’autoclave; ne chiede il rimborso nel rendiconto, documentando bonifico e fattura. Per le controversie sul rimborso è opportuno sentire un avvocato.