L’art. 71-bis, secondo comma, disp. att. c.c. prevede che i requisiti del diploma di scuola secondaria di secondo grado e della formazione iniziale e periodica non si applichino quando l’amministratore è nominato tra i condomini dello stabile. Restano invece necessari i requisiti di onorabilità: godimento dei diritti civili, assenza delle condanne e delle misure indicate dalla norma, assenza di interdizione o inabilitazione, nessuna annotazione nell’elenco dei protesti.
L’esonero riguarda solo l’accesso all’incarico. L’amministratore condomino è soggetto alle stesse regole di nomina, durata e revoca, deve aprire e usare il conto corrente intestato al condominio, tenere i registri, redigere il rendiconto e curare gli adempimenti fiscali, e risponde dei danni come qualsiasi mandatario. Se percepisce un compenso, anche questo va indicato in modo analitico al momento dell’accettazione.
Esempio: in un edificio di dodici unità un proprietario in pensione accetta l’incarico per un compenso simbolico; non deve frequentare il corso di 72 ore, ma deve comunque presentare ogni anno il rendiconto e versare le ritenute fiscali per conto del condominio. Per gli adempimenti più tecnici può valere la pena farsi assistere da un commercialista.