amianto in condominio

La legge 257/1992 ha vietato estrazione, importazione, produzione e commercio dell’amianto, ma non impone di rimuovere i materiali già in opera se sono in buono stato. Il DM 6 settembre 1994 indica i metodi per valutare il rischio e le misure di controllo, manutenzione e custodia, tra cui la designazione di una figura responsabile e l’informazione degli occupanti. In Lombardia la legge regionale 17/2003 e il Piano regionale amianto impongono al proprietario, in condominio tramite l’amministratore, di notificare all’ATS la presenza di amianto con il modulo NA/1 e di valutare lo stato di conservazione: per il cemento-amianto compatto, come le coperture in lastre ondulate, si usa l’indice di degrado approvato dalla Regione, che determina se basta un programma di controllo o se occorre la bonifica entro i termini indicati.

La bonifica può avvenire per rimozione, incapsulamento o confinamento e va affidata a imprese iscritte all’Albo gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B, che presentano il piano di lavoro all’ATS prima di iniziare. In caso di inerzia il Comune può ordinare la messa in sicurezza. Per esempio, un tetto in eternit dei box condominiali, se l’indice di degrado è elevato, va rimosso e la spesa si ripartisce tra i condomini interessati. Per la valutazione serve un tecnico, per le responsabilità un legale.