dati dell’amministratore da affiggere

L’art. 1129, quinto comma, c.c. prevede che sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, siano indicati le generalità, il domicilio e i recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. Se l’amministratore non c’è, il sesto comma chiede di affiggere le stesse informazioni riferite alla persona che svolge funzioni analoghe.

L’affissione si aggiunge alla comunicazione che l’amministratore deve fare a ogni nomina e rinnovo (art. 1129, secondo comma, c.c.): dati anagrafici e professionali, codice fiscale o, per le società, sede legale e denominazione, luogo in cui si trovano i registri condominiali e orari in cui ogni interessato può prenderne visione e copia. Il cartello consente a inquilini, fornitori, tecnici e soccorritori di contattare rapidamente chi gestisce l’edificio, per esempio in caso di guasti o emergenze.

Esempio: nell’androne, accanto alle cassette postali, si espone un cartello con il nome dell’amministratore, l’indirizzo dello studio, il telefono e l’indirizzo email, da aggiornare ogni volta che l’amministratore cambia.