Quando su un appartamento coesistono usufrutto e nuda proprietà, l’art. 67 disp. att. c.c. ripartisce il diritto di voto. L’usufruttuario vota negli affari di ordinaria amministrazione e in quelli che riguardano il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni; nelle altre deliberazioni vota il nudo proprietario, salvo che l’usufruttuario intenda avvalersi dell’art. 1006 c.c. (riparazioni straordinarie rifiutate dal proprietario) o che si tratti di miglioramenti e addizioni ai sensi degli artt. 985 e 986 c.c. In questi casi l’avviso di convocazione va inviato a entrambi.
Verso il condominio, nudo proprietario e usufruttuario rispondono in solido dei contributi: l’amministratore può chiedere l’intero all’uno o all’altro. Nei rapporti interni restano ferme le regole generali sull’usufrutto, per cui le spese di manutenzione ordinaria spettano all’usufruttuario e quelle straordinarie al proprietario (artt. 1004 e 1005 c.c.). Se l’assemblea approva il preventivo di gestione vota la madre usufruttuaria; se delibera il rifacimento della facciata vota il figlio nudo proprietario, ma il condominio può riscuotere la quota da entrambi.