In condominio l’unanimità indica il consenso di tutti i partecipanti al condominio, compresi gli assenti, e non soltanto di chi interviene in assemblea. È richiesta quando la decisione esce dall’ambito della gestione delle cose comuni, che l’art. 1136 c.c. affida alla maggioranza, e tocca i diritti di ciascun condomino come comproprietario. Rientrano in questa area la modifica o la revisione convenzionale delle tabelle millesimali fuori dai casi di errore o di alterazione del valore per oltre un quinto (art. 69 disp. att. c.c.), la deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese (art. 1123 c.c., «salvo diversa convenzione»), la modifica delle clausole del regolamento contrattuale che limitano i diritti sulle proprietà esclusive e la cessione a terzi o a un singolo di beni comuni.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 9839/2021) hanno chiarito che la delibera con cui una maggioranza modifica per il futuro i criteri generali di ripartizione stabiliti dalla legge o da una convenzione di tutti è nulla. L’unanimità può formarsi anche fuori dall’assemblea, con un accordo scritto sottoscritto da tutti. Esempio: per attribuire a un solo condomino l’uso esclusivo di una porzione di cortile non basta la maggioranza, occorre l’adesione di tutti.